Regolamento
Art. 166
Altri obblighi
In vigore dal 21 apr 1992
1. L'applicazione delle norme relative ai servizi radioelettrici per la sicurezza della navigazione non esonera l'armatore da ogni altro obbligo fissato dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni per le stazioni di bordo, in relazione alla categoria assegnata alla nave, ai fini del servizio della pubblica corrispondenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-166