Regolamento›Libro III
Art. 169
Cisterne del carico ed altri locali pericolosi
In vigore dal 21 apr 1992
1. La zona delle cisterne del carico deve essere separata dagli altri locali della nave a mezzo di intercapedini o altri adatti spazi, secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
2. Idonei mezzi devono essere sistemati per lo sfogo all'esterno della nave dei gas o dei vapori generati dal carico, secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
3. I boccaportelli di accesso e le aperture per il lavaggio delle cisterne del carico devono essere muniti di chiusure costituite da portelli stagni aventi le caratteristiche prescritte nei regolamenti dell'ente tecnico.
4. Opportune precauzioni, rispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico, devono essere adottate per quei locali o zone della nave in cui possono raccogliersi gas oppure vapori infiammabili o esplosivi o, comunque, pericolosi o nocivi generati dal carico.
5. Inoltre la nave deve essere dotata di un apparecchio rivelatore di miscele esplosive, nonché di un apparecchio rivelatore di gas tossici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-169