Regolamento›Libro III
Art. 173
Mezzi di salvataggio
In vigore dal 21 apr 1992
1. I mezzi di salvataggio delle navi cisterna, delle navi chimichiere e delle navi gasiere devono soddisfare alle norme di cui al libro II, titolo IV, capitolo IV per le navi da carico. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda superiore a 200 tonnellate abilitate a navigazione nazionale litoranea devono tuttavia avere almeno una imbarcazione di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate, ammainabile da un solo lato, e zattere di salvataggio di capacità sufficiente per almeno il 50 per cento delle persone imbarcate, ed essere sistemate in posizione tale da evitare, per quanto possibile, danni provocati da incendi od esplosioni.
2. In aggiunta a quanto sopra:
(i) sulle navi chimichiere e sulle navi gasiere il cui carico sia suscettibile di emettere vapori o gas tossici, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di impianto autonomo di alimentazione d'aria secondo i regolamenti dell'ente tecnico;
(ii) sulle navi cisterna, sulle navi chimichiere e sulle navi gasiere che trasportano carichi aventi punto di infiammabilità minore o eguale a 60oC, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le imbarcazioni di salvataggio devono essere resistenti al fuoco e rispondenti alle norme della convenzione.
Sulle predette navi abilitate a navigazione costiera o litoranea il Ministero sentito l'ente tecnico, può consentire l'impiego di imbarcazioni di salvataggio resistenti al fuoco non pienamente rispondenti alle norme della convenzione o di imbarcazioni di tipo non resistente al fuoco qualora non ritenga pratica e ragionevole la sistemazione delle imbarcazioni di cui al precedente comma e a condizione che il numero delle persone a bordo sia non superiore a 8.
3. Le navi cisterna costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate devono avere non meno di 4 imbarcazioni di salvataggio, una metà delle quali deve essere sistemata nella parte poppiera e l'altra metà a centro nave, ad eccezione delle navi che non hanno sovrastrutture centrali, sulle quali tutte le imbarcazioni devono essere sistemate nella parte poppiera. Su una nave che non abbia sovrastrutture centrali è consentito che vi sia una sola imbarcazione di salvataggio per ciascun lato della nave a condizione che siano sistemate zattere di salvataggio, oltre a quella di cui all', comma 6, sufficienti per almeno la metà del numero totale delle persone a bordo e che le imbarcazioni:
- non siano di lunghezza superiore a 8,5 metri;
- siano ubicate il più a proravia possibile. Su navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di lunghezza uguale o superiore ad 80 metri ciascuna imbarcazione deve essere ubicata in modo che la sua estremità poppiera si trovi ad una lunghezza e mezza dell'imbarcazione stessa a proravia dell'elica e che l'estremità poppiera sia a poppavia della zona delle cisterne del carico;
- siano sistemate il più vicino possibile al livello del mare in relazione alla necessità di prontezza di ammaino, compatibilmente con le esigenze di protezione dai colpi di mare.
4. L'alimentazione delle boette luminose dei salvagente anulari che ne sono dotati deve avvenire mediante pile elettriche.
5. Per le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate costruite anteriormente al 19 novembre 1952 l'autorità marittima può consentire che abbiano le imbarcazioni prescritte per le altre navi da carico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-173