RegolamentoTitolo III

Art. 176

Certificazione per il trasporto di autoveicoli.

In vigore dal 30 lug 2005
1. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, ai fini del trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio, devono essere in possesso di "attestazione di idoneità" al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio, rilasciata dall'ente tecnico o, in alternativa, di certificazione rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della Convenzione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-176

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