Regolamento›Titolo IV
Art. 177
Protezione contro gli incendi e mezzi di salvataggio
In vigore dal 21 apr 1992
1. I rimorchiatori e le navi di salvataggio devono avere protezione contro gli incendi secondo le prescrizioni dell' del presente regolamento.
2. I mezzi di salvataggio dei rimorchiatori devono rispondere, in generale, alle pertinenti prescrizioni per la navi da carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-177