RegolamentoTitolo IV

Art. 179

Dispositivi di sganciamento

In vigore dal 21 apr 1992
1. I ganci di rimorchio devono essere provvisti di un mezzo di sganciamento rapido, idoneo a funzionare sotto tiro ed azionabile a distanza dalla plancia comando o dalle immediate adiacenze. 2. Quando, in luogo del gancio di rimorchio è sistemato un verricello di rimorchio, deve essere possibile effettuare il rilascio con un mezzo di sicurezza equivalente a quello di cui al precedente comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-179

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo