Regolamento›Titolo IV
Art. 179
Dispositivi di sganciamento
In vigore dal 21 apr 1992
1. I ganci di rimorchio devono essere provvisti di un mezzo di sganciamento rapido, idoneo a funzionare sotto tiro ed azionabile a distanza dalla plancia comando o dalle immediate adiacenze.
2. Quando, in luogo del gancio di rimorchio è sistemato un verricello di rimorchio, deve essere possibile effettuare il rilascio con un mezzo di sicurezza equivalente a quello di cui al precedente comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-179