RegolamentoTitolo IV

Art. 181

Navi rimorchiate

In vigore dal 21 apr 1992
1. Per le navi che devono effettuare un viaggio di trasferimento a rimorchio da una località ad un'altra deve essere accertata dall'ente tecnico, in conformità ai propri regolamenti, la specifica idoneità alla navigazione a rimorchio per la destinazione prestabilita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-181

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo