Regolamento›Titolo IV
Art. 181
Navi rimorchiate
In vigore dal 21 apr 1992
1. Per le navi che devono effettuare un viaggio di trasferimento a rimorchio da una località ad un'altra deve essere accertata dall'ente tecnico, in conformità ai propri regolamenti, la specifica idoneità alla navigazione a rimorchio per la destinazione prestabilita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-181