Regolamento›Titolo VIII
Art. 200
Trasporto di merci pericolose
In vigore dal 21 apr 1992
1. Ai galleggianti adibiti al trasporto di merci pericolose si applicano, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, le disposizioni relative alle navi munite della stessa abilitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-200