Regolamento›Titolo VII
Art. 196
238 / 272Requisiti e norme speciali per gli aliscafi
In vigore dal 21 apr 1992
1. Gli aliscafi devono soddisfare alle seguenti disposizioni speciale:
a) la galleggiabilità e la stabilità in allagamento, a scafo galleggiante, devono soddisfare alle norme dei regolamenti dell'ente tecnico considerando il ponte scoperto completamente ingombro di persone;
b) deve essere assegnato il bordo libero, riferito alla condizione di scafo galleggiante;
c) devono essere sistemati a bordo mezzi idonei all'esaurimento di qualsiasi compartimento, nell'ipotesi sia di nave diritta sia con moderati sbandamenti.
2. Alla verifica della corrispondenza ai requisiti di cui al comma 1 provvede l'ente tecnico secondo i propri regolamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-196