Art. 16

Aumenti stipendiali

In vigore dal 12 gen 1992
1. Gli aumenti stipendiali di cui all' sono attribuiti con decorrenza: 14 luglio 1988: 12% dell'incremento a regime; 1 luglio 1989: 60% dell'incremento a regime; 1 luglio 1990: totale incremento a regime.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-16

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