Art. 16
Aumenti stipendiali
In vigore dal 12 gen 1992
1. Gli aumenti stipendiali di cui all' sono attribuiti con decorrenza:
14 luglio 1988: 12% dell'incremento a regime;
1 luglio 1989: 60% dell'incremento a regime;
1 luglio 1990: totale incremento a regime.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-16