Art. 15
Trattamento di missione
In vigore dal 12 gen 1992
1. Al personale inviato in missione compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, ivi comprese quelle per supplementi e/o per servizi obbligatori, con il mezzo più idoneo al miglior espletamento della missione (aereo in classe economica per missioni nazionali o "business" per missioni all'estero, treno in 1a classe, vagone-letto singolo, altri mezzi pubblici disponibili). L'uso del taxi è consentito nelle aree urbane e limitrofe per i trasferimenti da e per porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e di altri mezzi pubblici e nei casi di svolgimento di attività di rappresentanza. Previa autorizzazione del dirigente dell'ufficio, è consentito il noleggio di un'autovettura, senza autista, di media cilindrata per spostamenti in missione ove sia mancante o disagevole la possibilità di utilizzare mezzi pubblici.
Nel caso di autorizzazione all'uso di auto propria, verrà corrisposta una indennità chilometrica secondo le tabelle ACI riferite ad una percorrenza annua di 20.000 km e ad un'auto di media cilindrata;
b) il rimborso delle spese dei pasti nella misura massima di L. 40.000 ciascuno. Tale misura è rivalutata ogni anno a partire dal 1 gennaio 1990 sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita;
c) il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo o in residenza turistico-alberghiera di 1a categoria (4 stelle o equipollente) compresa la 1a colazione. In casi particolari (alberghi sedi di congresso, limitata disponibilità, facilitazioni tariffarie) sono riconosciute le spese effettivamente sostenute per l'alloggio.
Il pernottamento è riconosciuto anche in località diverse da quelle di missione, purchè giustificato da esigenze logistiche. Nel caso di missioni all'estero che prevedono viaggi aerei di durata superiore alle 8 ore, è consentita una sosta intermedia;
d) per le missioni nazionali, una indennità, per ogni ora di missione, pari al 20% della retribuzione oraria di cui agli ;
e) per le missioni all'estero, per ogni giornata o frazione di giornata di missione, una indennità pari a 1,5 volte quella spettante per le missioni nazionali di durata giornaliera;
f) il rimborso delle spese di assicurazione sulla vita per viaggi aerei per un massimale pari a 10 volte la retribuzione annua lorda.
2. L'ente provvede alla copertura assicurativa di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-15