Art. 11

Indennità di impiego

In vigore dal 12 gen 1992
1. A decorrere dal 1› gennaio 1990, al personale della 1a e 2a qualifica dell'area professionale è corrisposta una indennità nelle seguenti misure annuali: Qualifica Livello - - 1a 1 L. 4.000.000 1a 2 L. 5.200.000 1a 3 L. 6.100.000 1a 4 L. 8.400.000 2a 1 L. 3.000.000 2a 2 L. 4.500.000 2a 3 L. 5.000.000 2a 4 L. 6.000.000 2. Tale indennità remunera l'utilizzo del personale dell'area professionale nelle attività che, per esigenze di servizio, vengono svolte nei giorni lavorativi oltre l'orario ordinario di lavoro e l'impiego aggiuntivo in condizioni disagiate connesso alle attività specifiche dell'area professionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-11

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