Art. 14

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente

In vigore dal 12 gen 1992
1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale e di favorire la realizzazione di progetti tesi ad ottenere un miglioramento nell'efficacia e nell'efficienza del servizio, è istituito un fondo di incentivazione alimentato da un importo pari al 3,5% delle entrate definitivamente accertate nell'anno per prestazioni di servizi statutari. 2. All'uopo, all'inizio di ogni anno, a partire dal gennaio 1990 verranno definite, attraverso la contrattazione nazionale aziendale: a) i settori dell'organizzazione del lavoro interessati alla realizzazione dei piani; b) le risorse strumentali e professionali da utilizzare rispetto agli obiettivi; c) i criteri per l'utilizzazione del fondo e per l'erogazione dei relativi compensi. 3. Una quota pari al 40% del fondo viene corrisposta in ratei mensili, in modo proporzionale ai valori stipendiali di livello o qualifica, a titolo di anticipazione finalizzata all'attuazione dell'insieme delle norme afferenti all'organizzazione del lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-14

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