Art. 12
Prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'area tecnico-amministrativa
In vigore dal 12 gen 1992
1. I dipendenti possono essere autorizzati a svolgere lavoro straordinario soltanto se siano sussistenti eccezionali situazioni di lavoro.
2. Lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere complessivamente un monte ore riferito al corrispettivo annuo pari a 150 ore per il numero dei dipendenti dell'area tecnico- amministrativa in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, con il limite individuale di 300 ore annue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-12