Art. 8
Retribuzione individuale di anzianità
In vigore dal 12 gen 1992
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dai seguenti importi annui lordi:
(a) area tecnico-amministrativa:
Qualifica Stipendio
- -
1a L. 7.000.000
2a L. 9.300.000
3a L. 12.350.000
4a L. 13.800.000
5a L. 15.500.000
6a L. 17.900.000
7a L. 19.900.000
(b) area professionale:
Qualifica Livello Stipendio
- - -
1a 1> L. 22.000.000
1a 2> L. 26.000.000
1a 3> L. 34.000.000
1a 4> L. 54.000.000
2a 1> L. 16.500.000
2a 2> L. 20.000.000
2a 3> L. 24.000.000
2a 4> L. 28.000.000
2. Al personale assunto in una data ricompresa tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-8