Art. 8

Retribuzione individuale di anzianità

In vigore dal 12 gen 1992
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dai seguenti importi annui lordi: (a) area tecnico-amministrativa: Qualifica Stipendio - - 1a L. 7.000.000 2a L. 9.300.000 3a L. 12.350.000 4a L. 13.800.000 5a L. 15.500.000 6a L. 17.900.000 7a L. 19.900.000 (b) area professionale: Qualifica Livello Stipendio - - - 1a 1> L. 22.000.000 1a 2> L. 26.000.000 1a 3> L. 34.000.000 1a 4> L. 54.000.000 2a 1> L. 16.500.000 2a 2> L. 20.000.000 2a 3> L. 24.000.000 2a 4> L. 28.000.000 2. Al personale assunto in una data ricompresa tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-8

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