Art. 5
Inquadramento del personale dell'area tecnico-amministrativa
In vigore dal 12 gen 1992
1. Il personale dell'area tecnico-amministrativa è inquadrato, con decorrenza 14 luglio 1988 o dalla successiva data di assunzione, nelle qualifiche funzionali e profili professionali del nuovo ordinamento, stabilito dal presente regolamento, in base alla seguente tabella di equiparazione:
Preesistente ordinamento Nuovo ordinamento
Qualifica Profilo Qualifica Profilo
- - - -
II Inserviente addetto alle attrezzature 1a Manutentore
III Ausiliario di amministrazione 2a Commesso
III Conducente automezzo 2a Autista
IV Archivista 3a Operatore
V Operatore di amministrazione 3a Operatore
V Operatore specializzato 3a Operatore
VI Assistente di amministrazione 4a Assistente
VI Assistente di amministrazione 4a Assistente tecnico
VI Consollista 4a Consollista
VII Collaboratore di amministrazione 5a Collaboratore
VII Collaboratore di amministrazione
5a Segretario di alta
direzione
VII Collaboratore di informatica 5a Programmatore
VIII Funzionario di amministrazione 6a Funzionario
VIII Funzionario di informatica 6a Funzionario di
informatica
IX Funzionario capo 7a Quadro di
amministrazione
2. Il personale con qualifica di collaboratore di amministrazione del preesistente ordinamento, pervenuto nella medesima qualifica per concorso pubblico, è inquadrato con decorrenza 14 luglio 1988 nella 6a qualifica del nuovo ordinamento.
3. L'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza è interamente riconosciuta a tutti gli effetti nella qualifica del nuovo ordinamento.
4. Ai dipendenti le cui attribuzioni corrispondono a quelle proprie di più profili della qualifica d'inquadramento è attribuito il profilo corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza.
5. I passaggi di qualifica conseguiti successivamente al 14 luglio 1988 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, sono attribuiti in base alla tabella di cui al comma 1 con la decorrenza dei relativi provvedimenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-5