Art. 10
Indennità di funzione e speciale
In vigore dal 12 gen 1992
1. Le indennità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, sono stabilite, rispettivamente, nelle misure massime del 5% dello stipendio iniziale di livello per le prime quattro qualifiche e del 10% per le restanti.
2. L'individuazione dei criteri di corresponsione sarà definita con la contrattazione decentrata aziendale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-10