Art. 23
Norma finale di rinvio
In vigore dal 12 gen 1992
1. Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni che non siano state abrogate per incompatibilità dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 9
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-23