Art. 23 · Norma finale di rinvio

Art. 23

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Norma finale di rinvio

In vigore dal 12 gen 1992
1. Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni che non siano state abrogate per incompatibilità dal presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991 Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 9
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-23