Art. 18

Materie oggetto di una contrattazione decentrata a livello aziendale e a livello territoriale

In vigore dal 12 gen 1992
1. Sono oggetto di contrattazione decentrata a livello aziendale le seguenti materie: a) criteri sulla classificazione e rilevazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nei livelli retributivi; b) proposte per l'istituzione di nuove posizioni di lavoro; c) progetti generali e piani di formazione ed aggiornamento professionale; d) criteri per l'istituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ed al part-time; e) criteri per l'attuazione delle norme a tutela della salute e della integrità fisica del personale ( della legge 20 maggio 1970, n. 300); f) utilizzazione del lavoro straordinario, relative quantità e ripartizione; g) criteri per la definizione dei carichi di lavoro e degli indicatori di produttività; h) criteri per i trasferimenti d'ufficio e/o domanda; i) criteri in materia di orario di servizio, di lavoro e turnazioni; l) criteri per la razionalizzazione e l'organizzazione del lavoro; m) criteri per l'utilizzo dei finanziamenti per l'incremento dell'efficienza del servizio e per l'erogazione dei compensi incentivanti; n) criteri per l'attuazione delle disposizioni sulla mobilità del personale; o) criteri per la realizzazione dei servizi sociali; p) criteri e modalità per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale; q) criteri per la corresponsione delle indennità di funzione e speciale. 2. Sono oggetto di contrattazione decentrata a livello territoriale le seguenti materie: a) regime orario e attuazione principi della flessibilità e turnazioni; b) settori ove si ricorra a prestazioni straordinarie e relative quantità; c) articolazioni dei carichi di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-18

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