Art. 18
Materie oggetto di una contrattazione decentrata a livello aziendale e a livello territoriale
In vigore dal 12 gen 1992
1. Sono oggetto di contrattazione decentrata a livello aziendale le seguenti materie:
a) criteri sulla classificazione e rilevazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nei livelli retributivi;
b) proposte per l'istituzione di nuove posizioni di lavoro;
c) progetti generali e piani di formazione ed aggiornamento professionale;
d) criteri per l'istituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ed al part-time;
e) criteri per l'attuazione delle norme a tutela della salute e della integrità fisica del personale ( della legge 20 maggio 1970, n. 300);
f) utilizzazione del lavoro straordinario, relative quantità e ripartizione;
g) criteri per la definizione dei carichi di lavoro e degli indicatori di produttività;
h) criteri per i trasferimenti d'ufficio e/o domanda;
i) criteri in materia di orario di servizio, di lavoro e turnazioni;
l) criteri per la razionalizzazione e l'organizzazione del lavoro;
m) criteri per l'utilizzo dei finanziamenti per l'incremento dell'efficienza del servizio e per l'erogazione dei compensi incentivanti;
n) criteri per l'attuazione delle disposizioni sulla mobilità del personale;
o) criteri per la realizzazione dei servizi sociali;
p) criteri e modalità per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale;
q) criteri per la corresponsione delle indennità di funzione e speciale.
2. Sono oggetto di contrattazione decentrata a livello territoriale le seguenti materie:
a) regime orario e attuazione principi della flessibilità e turnazioni;
b) settori ove si ricorra a prestazioni straordinarie e relative quantità;
c) articolazioni dei carichi di lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-18