Art. 20
Coperture assicurative
In vigore dal 12 gen 1992
1. Per il personale dell'ente possono, con deliberazione del comitato direttivo, essere stipulate polizze assicurative che coprano i rischi dei danni civili derivanti da sentenze passate in giudicato e non imputabili a dolo o a colpa grave, per fatti connessi all'esercizio delle mansioni di istituto.
2. All'onere di tali polizze i dipendenti concorrono per il 20%.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-20