Art. 20 · Coperture assicurative

Art. 20

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Coperture assicurative

In vigore dal 12 gen 1992
1. Per il personale dell'ente possono, con deliberazione del comitato direttivo, essere stipulate polizze assicurative che coprano i rischi dei danni civili derivanti da sentenze passate in giudicato e non imputabili a dolo o a colpa grave, per fatti connessi all'esercizio delle mansioni di istituto. 2. All'onere di tali polizze i dipendenti concorrono per il 20%.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-20