Art. 17

Parità uomo-donna

In vigore dal 12 gen 1992
1. Saranno favorite nell'ente tutte le iniziative e le misure necessarie per garantire un'effettiva parificazione uomo-donna nei sistemi di lavoro e nelle opportunità professionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo