Art. 17 · Parità uomo-donna

Art. 17

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Parità uomo-donna

In vigore dal 12 gen 1992
1. Saranno favorite nell'ente tutte le iniziative e le misure necessarie per garantire un'effettiva parificazione uomo-donna nei sistemi di lavoro e nelle opportunità professionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-17