Art. 13
Lavoro straordinario per l'area tecnico-amministrativa
In vigore dal 12 gen 1992
1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è pari a 1/156 dello stipendio mensile di qualifica, dell'indennità integrativa speciale spettante nel mese di dicembre dell'anno precedente e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive, maggiorate:
del 15% per lavoro straordinario diurno;
del 30% per lavoro straordinario prestato in giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
del 50% per lavoro straordinario prestato in giorni festivi e ore notturne.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-13