Art. 9
Maggiorazioni per esperienza professionale
In vigore dal 4 apr 1992
1. Con decorrenza 14 luglio 1988, è istituita una maggiorazione della retribuzione per il personale dell'area tecnico-amministrativa, avente lo scopo di remunerare l'esperienza professionale connessa all'esercizio di mansioni di collaborazione e di supporto all'area professionale.
2. Al personale della 1a, 2a e 3a qualifica che alla data del 1 gennaio 1990 abbia acquisito esperienza professionale con almeno due anni di effettivo servizio, o che maturi detto biennio nell'arco della vigenza contrattuale, vengono corrisposte le sottoindicate maggiorazioni annuali:
1a qualifica L. 1.500.000;
2a qualifica L. 2.000.000;
3a qualifica L. 2.900.000.
3. Al personale della 4a, 5a, 6a e 7a qualifica le sottoindicate maggiorazioni competono a partire dal 4 anno di effettivo servizio: 4a qualifica L. 3.200.000;
5a qualifica L. 3.800.000;
6a qualifica L. 4.000.000;
7a qualifica L. 6.000.000.
4. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono computate ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-9