Art. 7
S t i p e n d i
In vigore dal 12 gen 1992
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono così stabiliti a regime:
(a) area tecnico-amministrativa:
Qualifica Stipendio
- -
1a L. 7.000.000
2a L. 9.300.000
3a L. 12.350.000
4a L. 13.800.000
5a L. 15.500.000
6a L. 17.900.000
7a L. 19.900.000
(b) area professionale:
Qualifica Livello Stipendio
- - -
1a 1> L. 22.000.000
1a 2> L. 26.000.000
1a 3> L. 34.000.000
1a 4> L. 54.000.000
2a 1> L. 16.500.000
2a 2> L. 20.000.000
2a 3> L. 24.000.000
2a 4> L. 28.000.000
2. I valori stipendiali di cui al comma 1 sono maggiorati di L. 3.000.000 per ogni quinquennio maturato nel 2 e 3 livello e di L. 5.000.000 per ogni quinquennio maturato nel 4 livello della 1a qualifica; sono, altresì, maggiorati di L. 1.500.000 per ogni quinquennio maturato in ciascun livello della 2a qualifica. Il passaggio di livello assorbe le maggiorazioni stipendiali maturato fino alla concorrenza del valore stipendiale superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-7