Art. 19
Assistenza legale
In vigore dal 12 gen 1992
1. La difesa del dipendente convenuto in giudizio civile o penale per fatti e cause di servizio è assunta a carico dell'ente; la scelta del collegio di difesa avverrà di intesa con il dipendente.
2. Sono altresì a carico dell'ente le spese sostenute dal dipendente, purchè opportunamente documentate e provate nel loro nesso di conseguenzialità con il procedimento giudiziario.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano al dipendente anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro con l'ente, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
4. Nel caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, l'amministrazione, con delibera del consiglio di amministrazione, provvederà al recupero delle spese sostenute nel giudizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-19