Art. 1
Area di applicazione e durata dell'accordo
In vigore dal 12 gen 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visto l'accordo intervenuto nella data del 24 luglio 1991 tra il Registro aeronautico italiano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative CGIL, CISL, UIL, CISAL, USPPI per la disciplina del trattamento del personale dipendente non dirigente del predetto Registro aeronautico italiano, valevole per il triennio 1988-1990, con cui si è tenuto conto del menzionato parere espresso dal Consiglio di Stato, all'uopo modificando il precedente accordo intervenuto nella data del 9 e 10 maggio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Area di applicazione e durata dell'accordo
1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Registro aeronautico italiano, esclusi i dirigenti, e si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990.
2. Per il periodo 1 gennaio 1988-13 luglio 1988 si applica la disposizione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, e successive modifiche e integrazioni. Le normative previste dal presente regolamento decorrono dal 14 luglio 1988.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-1