Art. 11
11 / 23Indennità di impiego
In vigore dal 12 gen 1992
1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, al personale della 1a e 2a qualifica dell'area professionale è corrisposta una indennità nelle seguenti misure annuali:
Qualifica Livello
- -
1a 1 L. 4.000.000
1a 2 L. 5.200.000
1a 3 L. 6.100.000
1a 4 L. 8.400.000
2a 1 L. 3.000.000
2a 2 L. 4.500.000
2a 3 L. 5.000.000
2a 4 L. 6.000.000
2. Tale indennità remunera l'utilizzo del personale dell'area professionale nelle attività che, per esigenze di servizio, vengono svolte nei giorni lavorativi oltre l'orario ordinario di lavoro e l'impiego aggiuntivo in condizioni disagiate connesso alle attività specifiche dell'area professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-11