Capo V
Art. 28
Installazioni mobili
In vigore dal 26 nov 1991
1. Le armi di cui agli possono essere installate, con le necessarie dotazioni di servizio, su automezzi ordinari o blindati, su mezzi cingolati, aeromobili e imbarcazioni della Polizia di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-28