Capo V
Art. 32
In vigore dal 26 nov 1991
1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi per proiettili narcotizzanti, come dotazione speciale di reparto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-32