Capo V
Art. 27
Accessori
In vigore dal 26 nov 1991
1. La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico.
2. Le armi da fuoco portatili in dotazione di reparto possono essere dotate di moderatori di suono.
3. Le armi dotate degli accessori di cui ai commi 1 e 2 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-27