Capo V

Art. 27

Accessori

In vigore dal 26 nov 1991
1. La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico. 2. Le armi da fuoco portatili in dotazione di reparto possono essere dotate di moderatori di suono. 3. Le armi dotate degli accessori di cui ai commi 1 e 2 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-27

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