Capo V

Art. 31

Armi ad esclusivo uso sportivo

In vigore dal 26 nov 1991
1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-31

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