Capo V
Art. 30
Armi bianche
In vigore dal 2 lug 2022
1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.
2. Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola è altresì armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonché per i reparti di servizio a cavallo.
3. Il coltello-pugnale è armamento ordinario di reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna, nonché per i reparti speciali e per i reparti specializzati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-30