Capo V

Art. 30

Armi bianche

In vigore dal 2 lug 2022
1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza. 2. Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola è altresì armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonché per i reparti di servizio a cavallo. 3. Il coltello-pugnale è armamento ordinario di reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna, nonché per i reparti speciali e per i reparti specializzati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-30

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