Capo IV

Art. 25

Dispositivi di lancio

In vigore dal 26 nov 1991
1. L'amministrazione può dotarsi, oltre che degli accessori di lancio di cui all', anche di idonei dispositivi per il lancio di bombe, artifici, proiettili neutralizzanti, munizionamento autopropulso, come dotazione speciale di reparto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-25

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