Capo III

Art. 18

Accessori di lancio

In vigore dal 26 nov 1991
1. I fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione ordinaria di reparto possono essere dotati di apposito dispositivo accessorio per il lancio di bombe o artifici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-18

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