Capo III

Art. 15

Pistola mitragliatrice

In vigore dal 2 lug 2022
1. La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm NATO; chiusura: stabile o a massa; ripetizione: semiautomatica e automatica; alimentazione: serbatoio mobile; capacità: da 10 a 40 cartucce; sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura; mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira; lunghezza canna: da 100 a 250 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-15

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