Capo III
Art. 15
Pistola mitragliatrice
In vigore dal 2 lug 2022
1. La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 9 mm NATO;
chiusura: stabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità: da 10 a 40 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;
mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;
lunghezza canna: da 100 a 250 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-15