Capo III
Art. 17
Arma da addestramento
In vigore dal 26 nov 1991
1. L'arma corta da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: dal 22 al 45;
chiusura: stabile o a massa;
ripetizione: ordinaria o semiautomatica, con azione singola o doppia;
capacità serbatoio o tamburo: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria, percussore lanciato, prima monta o cane rimbalzante;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: non superiore a 6' o 152,4 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-17