Capo III

Art. 17

Arma da addestramento

In vigore dal 26 nov 1991
1. L'arma corta da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: dal 22 al 45; chiusura: stabile o a massa; ripetizione: ordinaria o semiautomatica, con azione singola o doppia; capacità serbatoio o tamburo: non inferiore a 5 cartucce; sicura o sicure: ordinaria, percussore lanciato, prima monta o cane rimbalzante; mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione; lunghezza canna: non superiore a 6' o 152,4 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-17

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