Capo IV

Art. 20

Pistola a tamburo

In vigore dal 2 lug 2022
1. La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 38 o 357 o 9; capacità tamburo: non inferiore a 5 cartucce; azione: singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione; sicura: manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura; mire: fisse o registrabili; lunghezza canna: compresa tra 2' e 6' (da 5 a 15 cm); peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg, eventuali accessori esclusi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-20

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