Capo IV
Art. 20
Pistola a tamburo
In vigore dal 2 lug 2022
1. La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 38 o 357 o 9;
capacità tamburo: non inferiore a 5 cartucce;
azione: singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;
sicura: manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;
mire: fisse o registrabili;
lunghezza canna: compresa tra 2' e 6' (da 5 a 15 cm);
peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg, eventuali accessori esclusi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-20