Capo IV

Art. 19

Pistola semiautomatica

In vigore dal 26 nov 1991
1. La pistola semiautomatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm; chiusura: stabile o metastabile o a massa; ripetizione: semiautomatica; alimentazione: serbatoio mobile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-19

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