Capo IV

Art. 23

Munizionamento autopropulso

In vigore dal 26 nov 1991
1. Il munizionamento autopropulso in dotazione speciale di reparto deve essere idoneo allo svolgimento di azioni nebbiogene o contro opere resistenti; deve avere un calibro non superiore a mm 90 e peso in ordine di impiego non superiore a kg 20.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo