Capo IV
Art. 23
Munizionamento autopropulso
In vigore dal 26 nov 1991
1. Il munizionamento autopropulso in dotazione speciale di reparto deve essere idoneo allo svolgimento di azioni nebbiogene o contro opere resistenti; deve avere un calibro non superiore a mm 90 e peso in ordine di impiego non superiore a kg 20.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-23