Capo IV

Art. 26

Esplosivi

In vigore dal 26 nov 1991
1. Gli esplosivi in dotazione speciale di reparto possono essere da scoppio, da mina o innescanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-26

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