Capo V

Art. 29

Armi ad aria o gas compressi

In vigore dal 26 nov 1991
1. Ai fini addestrativi l'Amministrazione può dotarsi di armi corte e lunghe ad aria compressa o gas compresso in calibro 4,5 mm.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-29

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