Capo VI

Art. 33

Previsione di sostituzione pistole M. 34 e M. 35

In vigore dal 26 nov 1991
1. Le pistole M. 34 e M. 35 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in calibro 9 mm.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-33

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