Capo VI
Art. 33
Previsione di sostituzione pistole M. 34 e M. 35
In vigore dal 26 nov 1991
1. Le pistole M. 34 e M. 35 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in calibro 9 mm.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-33