Capo VI
Art. 36
Radiazione dal servizio
In vigore dal 26 nov 1991
1. Oltre a quanto disposto per la dichiarazione di fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, le armi e le munizioni di tipo, modello o altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non più utilizzabili per i servizi di polizia sono radiate dal servizio con decreto del Capo della Polizia, su proposta della direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, sentite le direzioni centrali competenti per gli affari relativi allo specifico settore d'impiego operativo.
2. Il Capo della Polizia può altresì disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso secondo le disposizioni in materia, ovvero la cessione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-36