Capo VI

Art. 37

Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico

In vigore dal 2 lug 2022
1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento. 2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le armi da sperimentare, le modalità ed i termini della sperimentazione. 3. In caso di grave necessità e urgenza, con decreto del Ministro dell'interno, il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato può essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purchè rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessità ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 ottobre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno ROGNONI, Ministro della difesa FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1991 Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 4

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-37

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