Capo II

Art. 10

Pistola semiautomatica

In vigore dal 26 nov 1991
1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm NATO; chiusura: stabile; ripetizione: semiautomatica; alimentazione: serbatoio mobile; capacità caricatore: non inferiore a 8 cartucce; azione: singola ovvero singola e doppia; sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane automatica mediante blocco del percussore; tacca di mira: fissa; lunghezza canna: da 100 a 140 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 1,3 kg.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-10

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