Capo II
Art. 10
Pistola semiautomatica
In vigore dal 26 nov 1991
1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 9 mm NATO;
chiusura: stabile;
ripetizione: semiautomatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità caricatore: non inferiore a 8 cartucce;
azione: singola ovvero singola e doppia;
sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane automatica mediante blocco del percussore;
tacca di mira: fissa;
lunghezza canna: da 100 a 140 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 1,3 kg.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-10