Capo I

Art. 9

Armamento speciale di reparto

In vigore dal 26 nov 1991
1. L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi individuali o collettive il cui uso, al di fuori dell'addestramento, è consentito al personale che abbia conseguito un'attestazione specifica di abilità. 2. In situazioni di grave necessità ed urgenza il questore, ovvero il funzionario presente con qualifica più elevata, può disporre l'impiego delle predette armi anche da parte di personale non munito dell'apposita abilitazione che dia adeguata garanzia nell'uso delle medesime. 3. L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi di cui all' di tipo o modello diverso da quello in dotazione ordinaria di reparto, ovvero munite degli accessori di cui all', e dalle armi portatili, dalle armi collettive, dalle bombe, dal munizionamento autopropulso, dai dispositivi di lancio e dagli esplosivi corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 19 a 26. 4. Con decreto del Capo della Polizia sono specificamente individuati tipo e modello delle armi in dotazione speciale di reparto e delle altre dotazioni di cui agli articoli da 26 a 31.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-9

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