Capo I

Art. 8

Armamento ordinario di reparto

In vigore dal 2 lug 2022
1. L'armamento ordinario di reparto è costituito dalle armi per l'uso delle quali è impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 2. Esse sono lo sfollagente, gli artifici, nonché il fucile ad anima liscia, il fucile o carabina ad anima rigata, la pistola mitragliatrice, il fucile mitragliatore, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, ed i dispositivi di lancio corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 11 a 18, specificamente individuate per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-8

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