Capo I
Art. 8
Armamento ordinario di reparto
In vigore dal 2 lug 2022
1. L'armamento ordinario di reparto è costituito dalle armi per l'uso delle quali è impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2. Esse sono lo sfollagente, gli artifici, nonché il fucile ad anima liscia, il fucile o carabina ad anima rigata, la pistola mitragliatrice, il fucile mitragliatore, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, ed i dispositivi di lancio corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 11 a 18, specificamente individuate per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-8